BANKING ON LINE: ALLARME “VISHING”, LA TRUFFA SVUOTACONTO ED IL RIFIUTO DI RIMBORSO DELLA BANCA ILLEGITTIMO. L’obiettivo del truffatore è la sottrazione di codici di conferma acquisti, password e denaro con il nuovo fenomeno che sfrutta gli sms giunti dai numeri della propria banca.
La truffa è in via di affermazione ed abbiamo seguito, con successo, la recente disavventura di una vittima del fenomeno la quale si era vista frapporre persino degli ostacoli al rimborso richiesto alla propria Banca. Ecco come agiscono questi truffatori. Tutto ha inizio con un semplice sms proveniente dal numero che la Banca utilizza usualmente per far conoscere al cliente i codici di autorizzazione dell’acquisto con carte di credito. Il messaggio avvisa dell'utilizzo fraudolento della carta di credito o del conto ancora in corso. Dopo pochi minuti una telefonata - apparentemente riconducibile alla Banca - informa meglio il malcapitato dei tentativi di accesso non autorizzato e comunica la necessità di compiere alcune operazioni per ostacolare la sottrazione delle somme in atto. Durante la telefonata giungono altri messaggi dalla Banca che confermano la bontà del colloquio con il sedicente operatore bancario, ma anche questi messaggi provengono dal truffatore. Infatti, dopo aver rassicurato la vittima, l’interlocutore al telefono avverte che per bloccare i furfanti in azione servono i codici di sicurezza comunicati nel frattempo via sms dal sistema informatico della Banca. Questi codici sono purtroppo veri. Il truffatore sta infatti usando i dati della carta di credito della vittima, sottratti in qualche modo precedentemente, e per completare l’utilizzo fraudolento della carta deve sottrarli alla vittima. I codici ricevuti via sms sono perciò delle vere autorizzazioni di addebito sui rapporti bancari del malcapitato, per cui, comunicati i codici ricevuti via sms all’interlocutore telefonico, ecco che la sottrazione della somma prende corpo. Lo sfortunato cliente bancario si accorgerà della sottrazione solo in un secondo momento, consultando l’estratto conto. Fatta di conseguenza la denuncia ai carabinieri e comunicato il tutto alla Banca per chiedere il rimborso, dopo qualche giorno arriva la risposta alla richiesta di riaccredito, ma la Banca rifiuta perché sostiene di “non avere alcuna responsabilità”. Questo però non è corretto. Spetta infatti alla Banca il compito di verificare il regolare utilizzo dei numeri telefonici da cui giungono gli sms iniziali e si tratta quindi di un rifiuto scorretto. E’ compito dell’istituto finanziario impedire che scatti la trappola. La Banca deve vigilare sui sistemi elettronici da cui prende avvio la truffa e l’Arbitro Bancario Finanziario si è perciò espresso stabilendo che il cliente deve essere rimborsato in tali casi. La Corte di Cassazione ha stabilito poi che la Banca è tenuta a risarcire il cliente quando il prelievo non è riconducibile alla sua volontà, essendo tenuta ad adottare le misure più idonee a verificare l’effettiva riconducibilità al cliente delle operazioni effettuate con gli strumenti elettronici che mette a disposizione della clientela. Il caso da noi seguito si è perciò concluso con il rimborso da parte della Banca delle somme sottratte al cliente. Possiamo dunque assistervi per tali inconvenienti, ma invitiamo comunque tutti a prestare la massima attenzione agli sms e soprattutto alle successive telefonate giunte da sedicenti operatori della Banca. Avv. Giuseppe Gabriellini Rimborso dei costi nella cessione del quinto estinta anticipatamente o rinnovata. Coloro che in passato hanno stipulato un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio oppure un finanziamento con delega di pagamento, non vengono informati che, in caso di estinzione anticipata del rapporto ed in fase di rinnovo della rateizzazione precedente con un nuovo finanziamento, l’istituto finanziario che ha erogato le somme è tenuto a rimborsare alcuni costi che il contraente ha pagato inizialmente.
Dipendenti e pensionati sono i titolari del diritto al rimborso della cessione del quinto maturato a seguito della chiusura anticipata di una cessione del quinto, anche se effettuata per attivarne una nuova. Quando si estingue anticipatamente una cessione del quinto dello stipendio, gli Istituti Finanziari spesso non sottraggono dal conteggio estintivo le commissioni, le spese di istruttoria e la quota dei premi assicurativi non goduti. Perciò, le Cessioni del Quinto vengono chiuse anticipatamente o rinnovate con dei conteggi spesso errati, perché a chi paga tutto prima o rinnova non viene rimborsato il dovuto. In questi casi, lo Studio può analizzare la tua pratica e può darti un supporto legale per ottenere il giusto rimborso. Possono però beneficiare del Rimborso dei costi sostenuti per l’apertura di un finanziamento con Cessione del Quinto solo coloro che abbiano estinto anticipatamente o rinnovato tale tipo di prestito negli ultimi 10 anni. Avv. Giuseppe Gabriellini Coronavirus e Palestre: come comportarsi di fronte alle richieste di pagamento integrale delle società di gestione. Dopo il riavvio dei centri sportivi e delle palestre, pochi risultano essere i casi delle società di gestione che sono andate incontro ai loro clienti, anzi, qualcuno ha già ripreso con gli addebiti sui conti, malgrado la consistente riduzione dei servizi oggi offerti nelle palestre gestite. Molte strutture, adeguandosi alle normative sul distanziamento sociale, hanno difatti limitato agli iscritti il tempo di permanenza al loro interno, ridotto i corsi di allenamento ed escluso l’accesso alle aree benessere, senza però diminuire la quota mensile richiesta o addebitata sul conto corrente ai Clienti. Le palestre hanno quindi mantenuto intatti introiti e guadagni, anche di fronte alla parziale riduzione delle spese di gestione determinata dalla chiusura di alcune aree al loro interno, ed ecco allora cosa può fare il Cliente per evitare indebite richieste di pagamento e chiedere il rimborso di quanto pagato in più. Innanzitutto deve tenersi presente che quando le prestazioni di una parte siano divenute parzialmente impossibili, perché ridotte o eliminate rispetto a quelle indicate nel contratto, per il Cliente, ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., sorge sempre il diritto ad ottenere una corrispondente riduzione della prestazione di pagamento. Il Cliente, in luogo del pagamento ridotto, può anche recedere dal contratto, qualora non abbia più interesse all'adempimento parziale della palestra, come accade nel caso in cui il servizio che lo aveva inizialmente indotto alla sottoscrizione del contratto, sia stato soppresso o sensibilmente ridotto per il periodo futuro. La norma di cui all’art. 1464 cod. civ. riconosce infatti al Cliente la scelta, insindacabile, tra l’esercizio del diritto ad una riduzione della prestazione di pagamento e l’esercizio del diritto allo scioglimento del vincolo contrattuale. La società che gestisce la palestra, non ha difatti alcun potere di veto sulla scelta del Cliente tra le opzioni della riduzione e del recesso, anzi, ragioni di buona fede durante l’esecuzione del contratto e di trasparenza, dovrebbero indurre la società che gestisce l’impianto ad informare espressamente il Cliente circa la possibilità di scelta tra le due opzioni sopra indicate. Nella pratica avviene invece tutt’altro. Le società che gestiscono tali centri, per contrastare le contestazioni verbali degli utenti, richiamano a ”difesa” alcune clausole di impegno inserite nei contratti imposti ai Clienti, che tuttavia sono vessatorie e dunque nulle ai sensi del Codice del Consumo, perché impegnano e vincolano solo il Cliente, senza prevedere un analogo e bilanciante impegno per le società che hanno predisposto il contratto. Il Cliente che si è visto ridurre le prestazioni concordate con la palestra, potrà allora legittimamente esercitare il suo diritto alla riduzione del pagamento contrattualmente previsto, mediante l’invio di una richiesta di riduzione del mensile iniziale concordato con la società che gestisce la palestra, parametrandola alla parte di prestazione attinta da impossibilità sopravvenuta. La riduzione della controprestazione di pagamento è una modifica che mira alla conservazione del contratto e qualora il Cliente accetti la prestazione ridotta del centro sportivo, acquista automaticamente il diritto ad eseguire in misura proporzionalmente ridotta anche la propria controprestazione, senza necessità di ricorrere al giudice, il cui intervento si rende perciò necessario solo se sorge contestazione (Cass. n. 6299/1987). Il Cliente della palestra potrà dunque invocare l’impossibilità parziale della controparte per chiedere il rimborso delle rate intere pagate da maggio 2020 in poi e vedersi ridurre le pretese successive della palestra, fino a quando tutti i servizi iniziali concordati non verranno ripristinati. Ma può anche decidere di inviare una lettera di recesso, perché ormai insoddisfatto della prestazione ridotta. Sebbene sia opportuno esaminare attentamente il singolo contratto sottoscritto con la società/associazione che gestisce il centro sportivo o la palestra, i modelli di lettera che seguono possono perciò aiutare il Cliente a chiedere inizialmente ed in via autonoma la riduzione del mensile già pagato e di quello ancora da pagare, oppure a liberarsi dal vincolo contrattuale. Avv. Giuseppe Gabriellini
Locazione Commerciale. |
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