Coronavirus e Palestre: come comportarsi di fronte alle richieste di pagamento integrale delle società di gestione. Dopo il riavvio dei centri sportivi e delle palestre, pochi risultano essere i casi delle società di gestione che sono andate incontro ai loro clienti, anzi, qualcuno ha già ripreso con gli addebiti sui conti, malgrado la consistente riduzione dei servizi oggi offerti nelle palestre gestite. Molte strutture, adeguandosi alle normative sul distanziamento sociale, hanno difatti limitato agli iscritti il tempo di permanenza al loro interno, ridotto i corsi di allenamento ed escluso l’accesso alle aree benessere, senza però diminuire la quota mensile richiesta o addebitata sul conto corrente ai Clienti. Le palestre hanno quindi mantenuto intatti introiti e guadagni, anche di fronte alla parziale riduzione delle spese di gestione determinata dalla chiusura di alcune aree al loro interno, ed ecco allora cosa può fare il Cliente per evitare indebite richieste di pagamento e chiedere il rimborso di quanto pagato in più. Innanzitutto deve tenersi presente che quando le prestazioni di una parte siano divenute parzialmente impossibili, perché ridotte o eliminate rispetto a quelle indicate nel contratto, per il Cliente, ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., sorge sempre il diritto ad ottenere una corrispondente riduzione della prestazione di pagamento. Il Cliente, in luogo del pagamento ridotto, può anche recedere dal contratto, qualora non abbia più interesse all'adempimento parziale della palestra, come accade nel caso in cui il servizio che lo aveva inizialmente indotto alla sottoscrizione del contratto, sia stato soppresso o sensibilmente ridotto per il periodo futuro. La norma di cui all’art. 1464 cod. civ. riconosce infatti al Cliente la scelta, insindacabile, tra l’esercizio del diritto ad una riduzione della prestazione di pagamento e l’esercizio del diritto allo scioglimento del vincolo contrattuale. La società che gestisce la palestra, non ha difatti alcun potere di veto sulla scelta del Cliente tra le opzioni della riduzione e del recesso, anzi, ragioni di buona fede durante l’esecuzione del contratto e di trasparenza, dovrebbero indurre la società che gestisce l’impianto ad informare espressamente il Cliente circa la possibilità di scelta tra le due opzioni sopra indicate. Nella pratica avviene invece tutt’altro. Le società che gestiscono tali centri, per contrastare le contestazioni verbali degli utenti, richiamano a ”difesa” alcune clausole di impegno inserite nei contratti imposti ai Clienti, che tuttavia sono vessatorie e dunque nulle ai sensi del Codice del Consumo, perché impegnano e vincolano solo il Cliente, senza prevedere un analogo e bilanciante impegno per le società che hanno predisposto il contratto. Il Cliente che si è visto ridurre le prestazioni concordate con la palestra, potrà allora legittimamente esercitare il suo diritto alla riduzione del pagamento contrattualmente previsto, mediante l’invio di una richiesta di riduzione del mensile iniziale concordato con la società che gestisce la palestra, parametrandola alla parte di prestazione attinta da impossibilità sopravvenuta. La riduzione della controprestazione di pagamento è una modifica che mira alla conservazione del contratto e qualora il Cliente accetti la prestazione ridotta del centro sportivo, acquista automaticamente il diritto ad eseguire in misura proporzionalmente ridotta anche la propria controprestazione, senza necessità di ricorrere al giudice, il cui intervento si rende perciò necessario solo se sorge contestazione (Cass. n. 6299/1987). Il Cliente della palestra potrà dunque invocare l’impossibilità parziale della controparte per chiedere il rimborso delle rate intere pagate da maggio 2020 in poi e vedersi ridurre le pretese successive della palestra, fino a quando tutti i servizi iniziali concordati non verranno ripristinati. Ma può anche decidere di inviare una lettera di recesso, perché ormai insoddisfatto della prestazione ridotta. Sebbene sia opportuno esaminare attentamente il singolo contratto sottoscritto con la società/associazione che gestisce il centro sportivo o la palestra, i modelli di lettera che seguono possono perciò aiutare il Cliente a chiedere inizialmente ed in via autonoma la riduzione del mensile già pagato e di quello ancora da pagare, oppure a liberarsi dal vincolo contrattuale. Avv. Giuseppe Gabriellini
Locazione Commerciale. |
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