6) Tribunale di Milano Sent. n. 10165/2012 - Cancelllazione della società e debiti Azione di responsabilità e legittimazione La violazione dei doveri di amministrazione ex art. 2476 c.c. e il conseguente pregiudizio al patrimonio sociale non può essere fatta valere dal terzo creditore, che è privo di legittimazione attiva rispetto a detta azione, che può essere proposta dalla società o da ciascun socio, quale sostituto processuale legittimato straordinario all’esercizio dell’azione in nome e per conto della società. La responsabilità ex art. 2395 ovvero ex art. 2043 c.c. dell’amministratore nei confronti del creditore sociale presuppone un comportamento illecito dell’amministratore che produca un pregiudizio direttamente nei confronti del creditore stesso. Il liquidatore sociale che ometta l’appostazione di un debito nel bilancio finale di liquidazione e proceda alla cancellazione della società al registro imprese non è tenuto a risarcire alcun danno nei confronti del creditore pretermesso, se non risulta provato il nesso di causalità tra l’omissione contestata e il mancato pagamento del debito stesso (nel caso di specie, stante la incapienza del patrimonio sociale, la iscrizione del debito sociale non avrebbe mutato in alcun modo l’esito negativo della liquidazione).
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