7) Tribunale di Roma Sent. n. 25939/2015 Resp. Ammin. e quantificazione danniAzione di responsabilità contro amministratore. Criteri quantificazione dei tipi di danno risarcibile Nei confronti del liquidatore di una srl è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell’amministratore, in virtù del richiamo di cui all’art. 2489 c.c. Dal combinato disposto delle disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma dell’art. 2476 c.c. si ricava che l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale si esercita l’azione – deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari. Qualora al momento dell’esercizio dell’azione sociale il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., atteso l’evidente ed attuale conflitto di interessi tra rappresentante (l’amministratore che sia dotato anche di del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società stessa). La responsabilità degli amministratori o dei liquidatori della società non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva, del tutto estranea, quest’ultima, alla ratio legis degli artt. 2392 e 2393 c.c. che – sostanzialmente – pongono al centro della responsabilità la colpa degli amministratori medesimi. Per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di adeguata difesa, ne rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un’azione sociale di responsabilità quanto un’azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell’alea insita nell’attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali. Nel valutare l’operato dei liquidatori, in particolare, si dovrà tener presente quale sia lo scopo della fase di liquidazione. Infatti mentre gli amministratori hanno il compito di gestione dell’impresa sociale, consistente nell’attività di esecuzione del contratto sociale, diretta a realizzare l’interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso, i liquidatori hanno il compito di gestire e portare a termine la fase di liquidazione della società, funzionale al pagamento dei debiti sociali ed alla ripartizione del residuo tra i soci. Ai fini della condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società, sarà necessario verificare se i comportamenti contestati al liquidatore siano stati posti in essere in violazione di obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto; se il patrimonio della società abbia subito un danno; se tale danno sia causalmente collegabile al suddetto comportamento illecito. Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore o il liquidatore, ai sensi dell’art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore. Per quanto attiene alla quantificazione del danno in caso di condotte distrattive, il danno al patrimonio sociale è pari all’intera somma distratta.
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