6) Cassazione Civile, sentenza del 23/11/2018 n° 30362 Prescrizione breve anche per i debiti verso l'Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva ed altre Imposte ErarialiLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30362 del 23.11.2018 ha stabilito che le pretese dell'Agenzia delle Entrate si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni. Alla luce di tale sentenza, i termini di prescrizione in tema di cartelle esattoriali possono riepilogarsi come segue:
5) Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 03/01/2018 n° 18. Rateizzazione non è riconoscimento del debito esattoriale e non interrompe il decorso della prescrizione.Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps, in proprio e per S.C.C.I. S.P.A., che con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 del codice civile e lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio. La Corte di Cassazione, invece, decide nel senso che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fitto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010). Nel caso di specie, prosegue il Supremo Collegio, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Nè risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.
4) Cassazione, Sez. Tributaria, Sentenza 18 novembre 2016 - 8 febbraio 2017, n. 3347 L’istanza di pagamento rateale non è riconoscimento del debito La Cassazione, con la recente sentenza n° 3347/17 (depositata in data 17.02.2017), ha stauito che “la rateizzazione chiesta dal contribuente” (presso l’Ente della Riscossione) “non costituisce acquiescenza”, dato che “la rinuncia” dell’interessato a contestare le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria, deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci”.
3) Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza 23/02/2017 n° 672 Equitalia deve notificare una nuova cartella ai soci della snc ESTINTA Secondo la sentenza 23 febbraio 2017, n. 672, della Commissione Tributaria Provinciale, Sez. III, di Lecce, in caso di cancellazione di una società in nome collettivo dal registro delle imprese, Equitalia, per agire nei confronti dei soci per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società, deve necessariamente emettere nei confronti dei soci una nuova cartella di pagamento espressamente a loro intestata.
2) Tribunale Ordinario di Busto Arsizio/ Sezione Lavoro, sentenza n. 53 del 6/2/2017Anche in caso di cartella di pagamento per crediti INPS o INAIL non può trovare applicazione la prescrizione decennale In linea con quanto in precedenza stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che “Non si verifica .. la conversione del termine di prescrizione da breve (5 anni ex art3, commi 9 e 10, L.335/95) a ordinario (decennale ez art 2953 c.c.). L’art 2953 c.c., infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella esattoriale (così come l’avviso di addebito ..) è un atto amministrativo che non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”
1) Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/11/2016 n° 23397Sezioni Unite: i crediti Inps si prescrivono in 5 anni anche dopo la notifica della cartella La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese dell'Inps si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, anche dopo la notifica della cartella.
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Giurisprudenza
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