5) Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 03/01/2018 n° 18. Rateizzazione non è riconoscimento del debito esattoriale e non interrompe il decorso della prescrizione.Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps, in proprio e per S.C.C.I. S.P.A., che con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 del codice civile e lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio. La Corte di Cassazione, invece, decide nel senso che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fitto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820 del 27/03/2017, n. 3371 del 12/02/2010). Nel caso di specie, prosegue il Supremo Collegio, la Corte territoriale ha argomentato che i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all'esecuzione forzata per il caso di inadempimento. Nè risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.
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Giurisprudenza
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