5) Tribunale di Roma Sent. n. 19198/2015 - Responsabilità Ammin verso i soci - naturaDovere di diligente gestione degli amministratori - Sindacabilità delle scelte compiute - Non sussiste All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, ma solo l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive generalmente richieste dal dovere di diligente gestione. Il dovere di diligente gestione imposto all’amministratore è espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché l’amministratore ha il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che lo ha incaricato dell’amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito di indubbie connotazioni fiduciarie. Sebbene la valutazione sull’eventuale responsabilità dell’amministratore non attenga al merito delle scelte compiute, il profilo della fedeltà all’interesse della società da lui amministrata assume centrale rilievo e qualunque omissione diretta a realizzare un interesse diverso e in contrasto con quello si configura come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica. Non esiste un obbligo per l’amministratore di amministrare la società con successo economico, pertanto se egli ha agito con la dovuta diligenza e, malgrado ciò, ha compiuto operazioni imprenditoriali rivelatesi inopportune, non è responsabile per gli eventuali danni così arrecati alla società. Il principio della insindacabilità nel merito delle scelte degli amministratori non è assoluto, ma può essere derogato sia se la scelta sia stata assunta illegittimamente, sia se sia stata irrazionale. Nel primo caso resta valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere; nel secondo, è necessario che le informazioni e le verifiche assunte abbiano condotto, in seguito, a una decisione coerente e razionale (Nel caso di specie il Tribunale, nel giudizio di responsabilità promosso dalla società e dal suo socio unico, ha accolto le doglianze mosse nei confronti dell’amministratore, il quale, ben conscio del fatto che la società non avesse i mezzi per far fronte a nuovi acquisti, né potesse ricorrere al credito bancario, aveva stipulato numerosi contratti preliminari di acquisto di immobili senza una apparente e concreta utilità, anzi spinto da una finalità speculativa, comunque estranea all’oggetto sociale).
4) Tribunale di Milano - Ordinanza del 27/03/2014 - Accesso d'urgenza del socioTutela d'urgenza del diritto di consultazione del socio non amministratore di s.r.l. L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore di s.r.l. un potere incondizionato di controllo sulla gestione sociale attraverso l’accesso in qualsiasi momento dell’esercizio alla più ampia gamma di informazioni, anche attraverso un professionista di fiducia, e con la possibilità di estrarre copia della documentazione consultata, stante la complessità delle scritture contabili. Tale diritto soggettivo potestativo può essere tutelato dal socio con azione di merito o, in caso di periculum in mora, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
3) Tribunale di Roma Sent. n. 21768/2016 -Responsabilità Ammin verso i creditori socialiResponsabilità degli Amministratori verso i Creditori Sociali Sussiste in capo al curatore delle S.r.l. fallite il diritto di esercitare nei confronti degli organi sociali, indistintamente e cumulativamente, sia l’azione di responsabilità che l’azione spettante ai creditori della società, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. Nell’adempimento delle proprie obbligazioni, agli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.A., è ora richiesta la diligenza desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, ossia quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, secondo comma, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c. In tema di risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. Viceversa, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a loro imposti. Sussiste la responsabilità nei confronti dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, qualora il comportamento degli amministratori abbia determinato una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere la sua funzione di garanzia generica ex art. 2740 c.c. al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali, con conseguente responsabilità degli amministratori, tenuti a risarcire il relativo danno. La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, come tale insindacabile in termini di fonte di responsabilità in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: ne consegue che l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, possono configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi. Risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale l’amministratore che si autoliquida un proprio credito verso la società, non potendosi scindere la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall’obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi. Non sono dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria per il periodo compreso fra la data del fallimento e l’odierna sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.
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